Art. 3.
(Contribuzioni dirette).

      1. Per ciascun figlio nato o adottato a decorrere dal 1o gennaio 2008 spettano i contributi di cui al comma 2, nei limiti di importo ivi indicati e annualmente rivalutati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Beneficiano dei contributi tutti i nuclei familiari con figli minori, compresi i nuclei costituiti da coppie di genitori non coniugate e i nuclei familiari monogenitoriali, il cui reddito lordo, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non supera l'importo di 50.000 euro l'anno.
      2. Per ciascun figlio nato o adottato a decorrere dal 1o gennaio 2008 spettano le seguenti contribuzioni dirette:

          a) un contributo alla nascita, o all'atto dell'adozione, di 1.000 euro;

          b) un assegno mensile di 200 euro, da corrispondere fino al compimento del terzo anno di età del bambino, a integrazione delle spese sostenute per l'acquisto di generi di prima necessità per l'alimentazione e per l'igiene dei bambini;

          c) un assegno mensile di 200 euro, da corrispondere fino al compimento del terzo anno di età del bambino, a integrazione delle spese sostenute per l'impiego di una baby-sitter per accudire il bambino o delle spese per l'asilo nido. L'importo dell'assegno è maggiorato di 50 euro mensili per ciascun figlio aggiuntivo. L'assegno

 

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è corrisposto solo ai nuclei familiari nei quali la madre è lavoratrice ed è corrisposto in ogni caso ai nuclei familiari monogenitoriali;

          d) un assegno annuale di 200 euro, versato in un'unica soluzione, da corrispondere nel mese precedente quello dell'inizio del nuovo anno scolastico, a integrazione delle spese per l'acquisto dei libri di testo scolastici. Il contributo spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado fino al compimento del diciottesimo anno di età dei figli;

          e) un assegno mensile di 150 euro, da corrispondere a integrazione delle spese per l'istruzione domiciliare del minore disabile al quale è stata riconosciuta, dalle competenti commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, una percentuale d'inabilità pari almeno all'80 per cento.

      3. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e, in particolare, le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2 del presente articolo sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.